IMUP - Imposta municipale propria
Imposta municipale propria
- Acconto: scadenza 16 giugno 2014
- Saldo: scadenza 16 dicembre 2014
Il comune di Pieve di Bono non ha modificato le aliquote già deliberate e utilizzate per i calcoli dell’IMUP 2013
Non deve essere versata l’IMUP 2014 relativa all’abitazione principale (dove il soggetto passivo risiede e dimora) e relative pertinenze (fino al max di tre - una per ciascuna categoria c/2 c/6 c/7 ) ad eccezione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale a/1 a/8 a/9;
E non va versata l’IMUP per:
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro cinquecento (cinquecento/00).
Le agevolazioni sono richieste dal beneficiario, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria dell’anno interessato.
Rimangono comunque obbligati al versamento IMU i proprietari e/o titolari di diritti reali su altri fabbricati (es: seconde case, case da monte, depositi garages e tettoie non classificabili come pertinenze dell’abitazione principale, negozi ed esercizi commerciali) e su terreni edificabili.
Aliquote IMUP
Tipologie | Aliquota | Codice tributo | Note |
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Altri fabbricati | 0,76% | 3918 | Quota Comune |
Aree fabbricabili | 0,76% | 3916 | Quota Comune |
Fabbricati ad usi produttivo classificati nel gruppo catastale D | 0,76% | 3925 | Quota Stato |
per i fabbricati con vincolo e tutela beni storici/artistici e per gli immobili inagibili e inabitabili per degrado fisico sopravvenuto e di fatto non utilizzati: riduzione del 50% della base imponibile.