Dal 1 gennaio 2016 il Comune di Pieve di Bono si è fuso nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo

IMUP - Imposta municipale propria

di Mercoledì, 24 Settembre 2014

Imposta municipale propria

  • Acconto: scadenza 16 giugno 2014
  • Saldo: scadenza 16 dicembre 2014

Il comune di Pieve di Bono non ha modificato le aliquote già deliberate e utilizzate per i calcoli  dell’IMUP 2013

Non deve essere versata l’IMUP 2014 relativa all’abitazione principale (dove il soggetto passivo risiede e  dimora) e relative pertinenze (fino al max di tre - una per ciascuna categoria c/2 c/6 c/7 ) ad eccezione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale a/1 a/8 a/9;

non va versata l’IMUP per:

  • L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • L’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. Tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare ed opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro cinquecento (cinquecento/00). 

Le agevolazioni sono richieste dal beneficiario, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria dell’anno interessato.

Rimangono comunque obbligati al versamento IMU i proprietari e/o titolari di diritti reali su altri fabbricati (es: seconde case, case da monte, depositi garages e tettoie non classificabili come pertinenze dell’abitazione principale, negozi ed esercizi commerciali) e su terreni  edificabili.

Aliquote IMUP

Tipologie Aliquota Codice tributo Note
Altri fabbricati 0,76% 3918 Quota Comune
Aree fabbricabili 0,76% 3916 Quota Comune
Fabbricati ad usi produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,76% 3925 Quota Stato

per i fabbricati con vincolo e tutela beni storici/artistici e per gli immobili inagibili e inabitabili per degrado fisico sopravvenuto e di fatto non utilizzati: riduzione del 50% della base imponibile.